L'avv. Angelo Ruberto |
Anche l'avvocato Angelo Ruberto, Esperto in Demanio Marittimo, è intervenuto sulla vicenda del seppelimento di un delfino sulla spiaggia dello Schiapparo effettuato dal Comune di Lesina. L'avv. Ruberto ha cercato di fare un pò di chiarezza sulla questione citando alcune normative ambientali vigenti.
In Italia ed, anche sulle nostre coste ormai da tempo
vengono segnalati con regolarità spiaggiamenti
di cetacei, tanto che già dal 1985 oprera nel nostro paese il Centro Studi Cetacei con articolazioni su tutto il territorio nazionale. Grazie al lavoro del Centro studi cetacei, che riceve le informazioni normalmente dalle Capitanerie di Porto, ma anche dalle altre forze dell’ordine operanti in mare, è stato possibile nel tempo monitorare il fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei che, nel periodo compreso tra il 1986 ed il 2007 si aggira intorno a circa 3. 500 esemplari.
di cetacei, tanto che già dal 1985 oprera nel nostro paese il Centro Studi Cetacei con articolazioni su tutto il territorio nazionale. Grazie al lavoro del Centro studi cetacei, che riceve le informazioni normalmente dalle Capitanerie di Porto, ma anche dalle altre forze dell’ordine operanti in mare, è stato possibile nel tempo monitorare il fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei che, nel periodo compreso tra il 1986 ed il 2007 si aggira intorno a circa 3. 500 esemplari.
Lo spiaggiamento
normalmente avviene perché il cetaceo perde il senso dell’orientamento e, va
verso acque poco profonde fino ad arenarsi sulla spiaggia o magari spiaggia traportato
dalle correnti marine perché già morto. In passato in qualche località un
cetaceo di grosse dimensioni è stato rimorchiato in alto mare e, fatto
affondare, ma attualmente le norme comunitarie e nazionali sembrerebbero
vietarlo! Nei giorni scorsi un delfino di circa due quintali si è spiaggiato
sul litorale di Torre Mileto creando non pochi problemi per la sua rimozione e
smaltimento.
Lo spiaggiamento è stato
segnalato al Comune di Lesina dal locale ufficio della Guardia costiera. Con propria
ordinanza il Sindaco del Comune di Lesina ha disposto il seppellimento del
delfino spiaggiato in località Torre
Mileto-Schiapparo, ritenendo sulla base delle informazioni in suo possesso
impossibile la rimozione ed il successivo smaltimento in discarica. Tale
provvedimento è stato adottato in applicazione del Regolamento CEE 1069 del
2009, allo scopo di scongiurare rischi di natura igienico – sanitari
sollecitato dal servizio veterinario dell’ASL. Rischi connaturati alle esalazioni
di gas maleodoranti e dovuti al processo di putrefazione sicuramente agevolato dalla stagione
calda.
L’art. 19 lett. C del Regolamento CEE 1069 del 2009, prevede che
l’autorità competente può consentire lo smaltimento “ attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri
mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi
per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui
all’articolo 8, lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di
categoria 3 in zone alle quali è praticamente impossibile accedere”.
La
decisione del Comune di Lesina di sotterrare il delfino, non è stata ben
accolta dai cittadini che hanno protestato e, stanno raccogliendo firme (a
quale fine?) e, scatenato l’intervento delll’ENPA (Ente Nazionale Protezione
Animali) che ha inviato una nota ai ministeri competenti (Ambiente,
Agricoltura, Salute) ed, al Comando Generale delle Capitanerie di Porto per chiedere spiegazioni sulla vicenda in considerazione sia
alla tutela della specie che in relazione alla problematiche connesse con la
salute pubblica.
Certamente la normativa del settore è complessa e, forse non
sufficientemente chiara. Le disposizioni vigenti in materia sono il regolamento
CEE n. 1774 del 2002 attualmente sostituito dal regolamento n. 1069 del 2009 ed,
il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 come successivamente
modificato ed integrato e, contenente norme in materia di gestione dei rifiuti
e di bonifica dei siti inquinati. La non chiarezza della normativa applicabile
nascerebbe dalla lettura dell’art. 185 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 nella
formulazione modificata dall’art. 13 del D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205
(Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive), che esclude dal campo di applicazione del D.L.vo 152 del 2006, in
quanto regolate da disposizioni comunitarie, le carcasse di animali morti per
cause diverse dalla macellazione quindi come nel caso di delfino morto e spiaggiato.
Esclusione, sembrerebbe, riferita alle sole attività disciplinate dalla
normativa in materia sanitaria e veterinaria (Regolamento CEE 1069 del 2009) e,
non allo smaltimento o recupero di animali
morti ricadenti invece sotto il regime della disciplina del D.L.vo 152 del 2006
e, quindi con la qualificazione giuridica degli stessi come “rifiuto”. Se così è, la disciplina applicabile al caso del delfino
spiaggiato sarebbe – il condizionale è d’obbligo - quella contenuta nella parte
quarta del D.L.vo 152 del 2006. Il delfino tuttavia, poteva essere rimosso e
smaltito in discarica eventualmente previo sezionamento se le dimensioni non ne
consentivano la rimozione per intero, ma si legge nell’ordinanza del sindaco di
Lesina che la zona ove era spiaggiato è
impraticabile! Almeno il seppellimento è stato fatto ad opera d’arte? Speriamo
di si!
Avv. Angelo Ruberto
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