Angelo Ruberto |
Ogni anno la Regione Puglia, sentite le autorità marittime della regione e le associazioni di
categoria, disciplina l’esercizio delle attività turistiche balneari e delle strutture turistiche-ricreative alle stesse finalizzate, nonché l’uso del demanio marittimo e del mare territoriale. Quindi, anche quest’anno la Regione Puglia ha emanato apposita ordinanza pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 68 del 14 maggio 2015.
L’ordinanza contiene una serie di disposizioni finalizzate al corretto uso del mare. Secondo quando previsto dall'ordinanza balneare, la stagione balneare dura tutto l’arco dell’anno solare, mentre l’apertura al pubblico per l’esercizio della balneazione va dal 01 maggio al 30 settembre. I periodi di apertura non sono rigidi, l’apertura può essere anticipata o posticipata, ma di questo il concessionario/titolare di stabilimento balneare deve darne notizia alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera - competente per territorio ed al Comune. Durante il periodo di apertura al pubblico deve essere attivato e funzionare il servizio di salvataggio con il bagnino e la postazione attrezzata. Le modalità di funzionamento della postazione di salvataggio sono stabilite dall'Autorità Marittima. Il personale che effettua il servizio di bagnino deve essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata a seguito di un esame teorico e pratico da effettuarsi in Capitaneria di Porto. Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti fuori dal periodo in cui è consentita la balneazione, non sono obbligati a garantire il servizio di salvataggio, ma in questo caso sono obbligati a segnalare ai bagnanti che la spiaggia non è dotata di servizio di salvataggio, con apposito cartello con la scritta: “Balneazione non sicura. Stabilimento sprovvisto di servizio di salvataggio”.
Nelle spiagge libere, qualora i comuni non garantiscano il servizio di salvataggio, devono segnalarlo con apposito cartello riportante la scritta: “Balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio”. La cartellonistica deve essere redatta oltre che in lingua italiana anche in tedesco, francese ed inglese. I comuni costieri, così come i titolari di stabilimenti balneari, hanno l’obbligo di assicurare la pulizia delle spiagge libere, garantire l’accesso agevole alla spiaggia ed al mare alle persone diversamente abili, istallare servizi igienici e servizi di primo soccorso. Per quanto riguarda la zona di mare destinata alla balneazione, essa si estende fino a duecento metri dalla riva, salvo diversi limiti fissati dall'Autorità Marittima in relazione alle condizioni fisiche della costa (es. costa a picco). La zona di mare destinata alla balneazione deve essere segnala con l’istallazione di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e, posti a distanza di non più 50 mt l’uno dall'altro, parallelamente alla costa in corrispondenza dell’estremità del fronte a mare delle spiaggia in concessione.
Previsto a carico dei comuni costieri l’obbligo di istallare i corridoi d’atterraggio per permettere ai natanti da diporto di prendere il mare partendo dalle spiagge senza mettere a repentaglio la sicurezza dei bagnanti. I corridoi di atterraggio sono zone di mare vietate alla balneazione e delimitate perpendicolarmente alla costa con boe di colore arancione. Sono previste poi nell'ordinanza balneare all'art. 3 numerose prescrizioni sull'uso del demanio marittimo. Sarebbe stato più semplice scrivere le cose che si possono fare visto che sarebbero state di sicuro meno di quelle che non si possono fare. All'interno degli stabilimenti balneari deve essere affisso anche un cartello delle dimensioni 70 per 100 e, contenenti informazioni per la trasparenza e la cittadinanza attiva. L’elenco delle informazioni da riportare sul cartello è contenuto nell'art. 6 dell’ordinanza. Attenzione, le violazioni delle disposizioni contenute nell'ordinanza sono sanzionabili penalmente o amministrativamente a seconda della gravità della violazione.
Angelo Ruberto
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