mercoledì 11 novembre 2015

Opere abusive, ok al condono se sono state completate

Perché sia possibile ottenere il condono edilizio, è necessario che l’opera sia terminata. Per considerare un lavoro ultimato ci sono due criteri da seguire: quello strutturale per le nuove costruzioni e quello funzionale per gli edifici esistenti.

Le differenze sono state spiegate dal Consiglio di Stato con la sentenza 4287/2015.

Negli edifici abusivi realizzati ex novo vale il criterio strutturale. Ciò significa che bisogna fare riferimento al rustico. Se questo è stato terminato, il condono può essere concesso. Per edificio al rustico, ha aggiunto il CdS, si intende un’opera mancante solo delle finiture, come infissi, pavimentazione e tramezzature interne, ma in cui possano essere individuati con precisione i volumi. Diversamente, i lavori potrebbero continuare e non se ne potrebbe valutare l’entità.

Nei lavori interni si applica invece il criterio funzionale. Per ottenere la sanatoria devono essere presenti le predisposizioni degli impianti tecnologici e tutti gli elementi che rendono abitabile l’immobile.

C’è però una situazione intermedia: quella degli interventi realizzati su edifici esistenti che implicano variazioni e ampliamenti volumetrici rilevanti. Anche in questo caso, secondo i giudici, deve essere applicato il criterio strutturale perché alla fine dei lavori si ottiene un immobile completamente diverso dal precedente. Se il rustico del nuovo manufatto è stato ultimato, si può quindi ottenere il condono edilizio.

Se così non fosse, ha spiegato il Consiglio di Stato, si verificherebbe una disparità di trattamento. Chi realizza un edificio ex novo sarebbe avvantaggiato perché gli adempimenti richiesti, cioè l’ultimazione del rustico, sono meno gravosi del completamento funzionale. Al contrario, a chi opera su un immobile esistente, provocando un impatto minore sull’ambiente e sul paesaggio, verrebbero applicate condizioni più severe.

Fonte: edilportale

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