L’art. 47 del codice della navigazione disciplina la facoltà
dell’amministrazione di dichiarare la decadenza dalla concessione se il
concessionario contravvenga agli obblighi derivanti dalla concessione o imposte
da norme di legge o di regolamento, per cui è applicabile la
dichiarazione di decadenza per ogni inadempienza, anche se non sia prevista di
volta in volta.
Al punto f) l’art. 47 prevede come causa di decadenza “per
inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di
legge o di regolamenti”. Tra gli obblighi imposti dal titolo concessorio
rientra anche quello di provvedere alla rimozione delle strutture dello
stabilimento balneare – se di facile rimozione - alla fine della stagione
balneare. Ciò tuttavia non avviene. Basta farsi un giro lungo il litorale
italiano per verificarlo! L’obbligo di rimuovere le strutture dopo la fine
della stagione balneare costituisce un vero e proprio obbligo contrattuale. Sulla
vicenda è intervenuto il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio – Sezione
di Latina – il quale ha statuito che la mancata rimozione delle strutture
destinate allo stabilimento balneare non costituisce un grave inadempimento
tale da giustificare la dichiarazione di decadenza dalla concessione demaniale.
La vicenda riguarda un ricorso presentato da un titolare di una
concessione demaniale marittima avverso l'articolo 52-bis della legge regionale
Lazio n.13 del 6 agosto 2007, la quale permette il mantenimento dei manufatti
degli stabilimenti balneari per il solo periodo estivo, ed avverso il
provvedimento del Comune di Latina che, stante la mancata rimozione delle
strutture da parte del titolare della concessione, ha dichiarato, sic et
simpliciter, la decadenza del titolo concessorio ai sensi dell'articolo 47 lettera
f) del Codice della Navigazione.
Secondo il TAR Lazio Sez. Latina,
la mancata rimozione dell’infrastruttura al termine della stagione, non integra
quella violazione di obblighi del concessionario che – come richiesto dalla
giurisprudenza – assuma una gravità tale da compromettere “con carattere di
definitività il proficuo svolgimento del rapporto” ovvero da rendere
inattuabili gli scopi per il quali la concessione è stata rilasciata.
Inoltre sarebbe auspicabile, in quanto più coerente con un principio
di proporzionalità e di graduazione delle sanzioni preliminarmente diffidare la
ricorrente alla immediata rimozione dell’infrastruttura per poi, di fronte a un
ulteriore rifiuto o inerzia, pronunciare la decadenza. Il ricorso immediato
alla sanzione della decadenza è giustificato di fronte a violazione di obblighi
che assuma particolare rilievo o definitività; allorchè la violazione non abbia
un tale rilievo né definitività il principio di proporzionalità e di
graduazione impone che all'inadempiente sia intimato di far cessare la
situazione di antigiuridicità entro un termine [...] per poi, di fronte a un
persistente inadempimento, pronunciare senza ulteriori indugi la decadenza.
(Avv. Angelo RUBERTO)
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