sabato 25 marzo 2017

Stabilimenti balneari: decadenza della concessione per mancata rimozione delle strutture

L’art. 47 del codice della navigazione disciplina la facoltà dell’amministrazione di dichiarare la decadenza dalla concessione se il concessionario contravvenga agli obblighi derivanti dalla concessione o imposte da norme di legge o di regolamento, per cui  è applicabile la dichiarazione di decadenza per ogni inadempienza, anche se non sia prevista di volta in volta. 

Al punto f) l’art. 47 prevede come causa di decadenza “per
inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o di regolamenti”. Tra gli obblighi imposti dal titolo concessorio rientra anche quello di provvedere alla rimozione delle strutture dello stabilimento balneare – se di facile rimozione - alla fine della stagione balneare. Ciò tuttavia non avviene. Basta farsi un giro lungo il litorale italiano per verificarlo! L’obbligo di rimuovere le strutture dopo la fine della stagione balneare costituisce un vero e proprio obbligo contrattuale.  Sulla vicenda è intervenuto il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio – Sezione di Latina – il quale ha statuito che la mancata rimozione delle strutture destinate allo stabilimento balneare non costituisce un grave inadempimento tale da giustificare la dichiarazione di decadenza dalla concessione demaniale.

La vicenda riguarda un  ricorso presentato da un titolare di una concessione demaniale marittima avverso l'articolo 52-bis della legge regionale Lazio n.13 del 6 agosto 2007, la quale permette il mantenimento dei  manufatti degli stabilimenti balneari per il solo periodo estivo, ed avverso il provvedimento del Comune di Latina che, stante la mancata rimozione delle strutture da parte del titolare della concessione, ha dichiarato, sic et simpliciter, la decadenza del titolo concessorio ai sensi dell'articolo 47 lettera f) del Codice della Navigazione.  
Secondo il TAR Lazio Sez. Latina, la mancata rimozione dell’infrastruttura al termine della stagione, non integra quella violazione di obblighi del concessionario che – come richiesto dalla giurisprudenza – assuma una gravità tale da compromettere “con carattere di definitività il proficuo svolgimento del rapporto” ovvero da rendere inattuabili gli scopi per il quali la concessione è stata rilasciata. 

Inoltre  sarebbe auspicabile, in quanto più coerente con un principio di proporzionalità e di graduazione delle sanzioni preliminarmente diffidare la ricorrente alla immediata rimozione dell’infrastruttura per poi, di fronte a un ulteriore rifiuto o inerzia, pronunciare la decadenza. Il ricorso immediato alla sanzione della decadenza è giustificato di fronte a violazione di obblighi che assuma particolare rilievo o definitività; allorchè la violazione non abbia un tale rilievo né definitività il principio di proporzionalità e di graduazione impone che all'inadempiente sia intimato di far cessare la situazione di antigiuridicità entro un termine [...] per poi, di fronte a un persistente inadempimento, pronunciare senza ulteriori indugi la decadenza. 

(Avv. Angelo RUBERTO)

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